Nella giornata di ieri venerdì 10 ottobre è
stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 335, in cui
si afferma, in modo clamoroso, che l’art. 14 comma 1 della famosa Legge n.
36/94 (Legge Galli) “Disposizioni in materia di risorse idriche“ è
incostituzionale nella parte in cui obbliga al pagamento della tariffa
(depurazione e fognatura) anche in assenza del servizio”.
Secondo i giudici della Consulta il primo comma dell’articolo 14 della legge
Galli è “irragionevole” in quanto non trova corrispondenza con il
corrispettivo contrattuale richiesto.
In altre parole non è corretto far pagare i canoni di depurazione in quei
comuni in cui questo servizio non viene espletato, quindi i relativi gestori
non possono addebitarli in bolletta.
Una prima conseguenza della decisione della Corte è che coloro che hanno
pagato la tariffa ingiustamente, da una prima lettura, della sentenza
possono chiedere la restituzione delle somme versate negli ultimi cinque
anni in quanto l'annullamento è retroattivo e, per legge, i crediti relativi
ai servizi di fornitura si prescrivono in cinque anni.
Sentenza n. 335/2008
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